CORPORAZIONE SANCTI MARTINI

Associazione onlus di studi storici e culturali
di San Martino sulla Marrucina
(Provincia di Chieti,Italia)



Lo Statuto della Corporazione



La quota associativa per l'adesione alla Corporazione Sancti Martini è di 100 euro "una tantum" per i soci ordinari e di 50 euro "una tantum" per i soci sostenitori.

Per aderire all'Associazione invia l'apposito modulo, debitamente compilato, per e-mail o lettera a:
"Corporazione Sancti Martini,
Piano della Chiesa(già Piazza della Corte)n°44,
66010 San Martino sulla Marrucina(Chieti),

indicando le motivazioni per cui vuoi diventare socio. Puoi anche consegnare la lettera direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo.

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE



PUNTO 1: DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E’ costituita l “Associazione di studi storici e culturali sanmartinesi CORPORAZIONE SANCTI MARTINI, organizzazione non lucrativa per la ricerca, la preservazione e la promozione della storia,cultura ed arte di San Martino sulla Marrucina” denominata in breve “ CORPORAZIONE SANCTI MARTINI ONLUS”, con sede in San Martino sulla Marrucina (Chieti) via Giovanni di Paolo n°22 (sede legale spostata con votazione nell'assemblea associativa del 24 Aogsto 2011, in Piazza Piano della Chiesa 44)

PUNTO 2: DURATA

ART. 1) L’associazione ha durata illimitata.

PUNTO 3: SCOPO

Art. 1) L’associazione persegue esclusivamente finalità di ricerca, preservazione, divulgazione e promozione del patrimonio storico, culturale e artistico del Comune di San Martino sulla Marrucina, non ha fini di lucro, ed ha lo scopo di:
Comma 1) Promuovere e realizzare pubblicazioni, mostre, incontri, allestimenti, siti internet e quanto altro ritenuto opportuno per il recupero,la preservazione e la promozione del patrimonio storico-artistico-culturale di San Martino sulla Marrucina;
Comma 2) Favorire, nelle forme e nei modi più opportuni, la crescita e il dibattito culturale nell’ambito del territorio comunale;
Comma 3) Indirizzare i giovani alla conoscenza della storia e della cultura di San Martino sulla Marrucina affinché possano tramandarla;
Comma 4) Interagire con Enti come il Comune di San Martino sulla Marrucina e la Parrocchia di San Cristinziano Martire di San Martino e parimenti con altri Comuni, Provincia di Chieti, Regione Abruzzo ed altri;
Comma 5) Interagire con Enti come fondazioni bancarie, aziende private, privati e sponsor per la realizzazione di vari progetti di recupero e promozione del patrimonio storico-culturale di San Martino sulla Marrucina;
Comma 6) Instaurare e mantenere rapporti con organizzazione culturali similari, in tutte le sue forme e manifestazioni;
Comma 7) Attivare iniziative per la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico di San Martino sulla Marrucina;

ART. 2) L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre associazioni. Parimenti può prendere in gestione musei, biblioteche, mostre ed esposizioni sulle tradizioni e la storia di San Martino sulla Marrucina.

PUNTO 4: SOCI- CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
ART.1
Comma 1) Possono far domanda di ammissione all’associazione tutti coloro che vivono in maniera continuativa o saltuaria a San Martino sulla Marrucina; e’ ammessa anche la domanda da parte di coloro che non vivono a San Martino ma hanno dimostrato attaccamento, rispetto e amore verso la cittadina;
Comma 2) Le domande di ammissione all’associazione devono essere accompagnate da una lettera contenente le motivazioni che spingono il richiedente ad entrare nell’associazione;
Comma 3) I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori;
Comma 4) Una volta presentata la domanda di adesione e la lettera con le motivazioni, il richiedente entro e non oltre il termine massimo di 3 mesi, viene convocato alla presenza del direttivo per un colloquio preliminare. Alla fine del colloquio preliminare nel caso di richiesta come socio ordinari il consiglio direttivo, con votazione a maggioranza, decide se ammettere o no il richiedente all’associazione in base alle capacità e ala volontà nella ricerca riscontrate nel soggetto; tali capacità possono essere anche testate tramite una ricerca storica che il direttivo può richiedere al candidato socio;
Comma 5) Nel caso di non residente stabilmente o salturiamente a San Martino, sarà il consiglio direttivo a decidere se il richiedente si è distinto per amore ed attaccamento alle tradizioni della cittadina votando a maggioranza;
Comma 6) Devono produrre documenti o ricerche anche i soci fondatori. Nel caso dei soci fondatori tuttavia la produzione di materiale non ha scadenze che possono portare all’esclusione dell’associazione; stessa opportunità può essere concessa ai soci che producono grandi e importanti documentazioni in maniera discontinua;
Comma 7) Altresì, il richiedente che per 2 volte viene ritenuto non idoneo ad entrar a far parte dell’associazione, non potrà produrre nuova domanda di ammissione prima di due anni.
Comma 8) Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione. E’ prevista una quota associativa una tantum. L’importo totale derivante dalle quote associative deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di documenti o la realizzazione di progetti inerenti l’attività associativa. Inoltre i soci, possono secondo la loro disponibilità e volontà ma non obbligatoriamente, autotassarsi per realizzare l’attività istituzionale dell’associazione.
ART. 2) L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall‘associazione mediante comunicazione scritta di dimissione; altresì il socio che non provvede al pagamento della quota associativa, dopo 2 solleciti, viene escluso dall’associazione e per rientrarvi dovrà seguire l’iter di ogni nuovo socio.
ART. 3) L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’articolo 24 del codice civile, è deliberata dal consiglio direttivo. Parimenti un socio può essere escluso se non presenta documentazione, studi o ricerche per un periodo superiore ai 10 mesi consecutivi, manifestando poco attaccamento ai principi dell’associazione. Il socio escluso per tale motivazione, può ripresentare nuova domanda di ammissione all’associazione non prima di un anno: se di nuovo escluso per lo stesso motivo non potrà più presentare domanda di ammissione; E’ invece immediatamente espulso dall’associazione il socio che mette in pericolo documenti o reperti, con comportamenti non idonei. Tutti i soci sono tenuti alla massima riservatezza se a conoscenza, tramite l’associazione o personalmente, di documenti o reperti storico-artistici cui la divulgazione a terzi, prima della salvaguardia da parte dell’associazione stessa o di Enti come Comune o Sovrintendenza, possa presentare pericolo per i documenti o reperti stessi. Questo perché compito principale dell’associazione è la ricerca e la preservazione del patrimonio storico-artistico di San Martino sulla Marrucina. I soci esclusi per i motivi citati all’articolo 3 non potranno più presentar domanda di adesione all’associazione. I soci recedenti o esclusi non possono riprendere eventuali contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
ART.4) Ogni socio ordinario dell’associazione può chiedere la visione del materiale raccolto dall’associazione stessa,ma non può pubblicarlo neanche in parte e su nessun tipo di supporto, senza l’autorizzazione del direttivo. Il presidente deve custodire copia di tutto il materiale raccolto dall’associazione, in modo che i soci possano averne visione. Il materiale può essere visionato esclusivamente nella sede dell’associazione; può essere visionato in altri luoghi solo dopo autorizzazione del Presidente dell’associazione. Il materiale raccolto dall’associazione non può essere fotografato, scannerizzato o acquisito dai soci in alcun modo senza il permesso del Presidente. Ogni socio è tenuto a fornire all’associazione l’originale dei documenti o reperti da lui rinvenuti, e può conservarne copia per se, sempre utilizzandola nell’ambito dell’attività associativa. Se il socio non fornisce copia del materiale raccolto o non la rivela al direttivo entro un intervallo di tempo ragionevole, può essere espulso dall’associazione stessa.
ART.5) Oltre ai soci ordinari, incaricati della ricerca, studio e raccolta del materiale, possono aderire all’associazione, secondo lo stesso criterio di presentazione della domanda, anche soci sostenitori, che condividono le finalità dell’associazione e vogliono contribuire fattivamente al suo sviluppo, aiutandola a raggiungere gli obiettivi con partecipazione fattiva o con donazioni. I soci sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa una tantum. I soci sostenitori non hanno diritto di voto ne di visione dei documenti dell’archivio dell’associazione sebbene quest’ultimo possa essere concesso dal Presidente caso per caso. Parimenti non devono compiere alcun lavoro di ricerca. Possono partecipare alle riunioni associative anche avanzando proposte pur non avendo alcun diritto di voto. Anche i soci sostenitori hanno il diritto di indossare eventuali divise o simboli rappresentativi della corporazione nelle cerimonie ufficiali. Sono soggetti all’esclusione dall’associazione per le stesse motivazioni valide per i soci ordinari, esclusa la mancata produzione di documenti o ricerche.

PUNTO 5: IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
1) tutti i documenti, oggetti o reperti raccolti nell’attività dell’associazione, siano essi cartacei o di altra forma;
2) donazioni e lasciti testamentari.
L’associazione può utilizzare per i fini statutari fondi provenienti dalle quote associative e dall’autotassazione dei membri dell’associazione stessa. Può promuovere raccolte di fondi, donazione di beni, ricercare sponsor, che potranno essere versati direttamente dai donatori ai fornitori dei beni o agli enti che appoggiano le iniziative proposte dall’associazione. In alternativa l’associazione può promuovere direttamente raccolte di fondi per iniziative singole, ma in ogni caso non dovranno esservi somme residue rispetto al costo dell’iniziativa stessa. Parimenti l’associazione può organizzare iniziative per la raccolta di fondi per l’acquisto di documenti o libri di interesse per San Martino e per l’associazione stessa oltre che per la realizzazione di iniziative particolari. L’associazione può anche svolgere ricerche storiche per privati o Enti. In questo caso, eventuali donazioni o guadagni da tali ricerche devono essere interamente ed esclusivamente utilizzati per acquisto di libri, ricerche e attività inerenti all’associazione e alla preservazione o promozione del patrimonio storico-artistico-tradizionale di San Martino sulla Marrucina.

PUNTO 6: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1) Sono organi dell’associazione
-l’assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il Presidente
Art. 2) L’assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal consiglio direttivo. L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati. All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
- la relazione del consiglio direttivo sull’andamento dell’associazione
- le decisioni su attività particolari dell’associazione.
L’assemblea delibera inoltre in merito alla:
- nomina del consiglio direttivo
- ad altri argomenti che siano sottoposti all’ordine del giorno.
L’assemblea inoltre può essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Hanno diritto di voto nell’assemblea solo i soci ordinari ma non i soci sostenitori, che possono però partecipare alle assemblee per avanzare proposte.
Art. 3) Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. E’ ammessa anche la convocazione per e-mail, telefonata o sms a patto che il Presidente si accerti che la convocazione è stata recepita;
Art. 4) Le decisioni su tutte le attività dell’associazione, a parte la ricerca dei documenti, vengono prese dall’assemblea dei soci e solo in casi eccezionali dal solo direttivo.
Art. 5) Ogni socio, tramite delega scritta, può rappresentare solo un altro socio. Le deliberazioni dell’associazione sono adottate sempre con il voto favorevole della maggioranza dei soci. E’ obbligatoria la presenza di almeno tre/quarti del consiglio direttivo per rendere le deliberazioni esecutive. La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

PUNTO 7: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il direttivo dell’associazione può esser formato da 3, 5 o 7 membri e il numero viene definito tramite votazione precedente all’elezione del nuovo direttivo. Il direttivo viene votato ogni 5 anni dai soci ordinari. I soci fondatori restano a far parte del consiglio direttivo in ogni caso e per tutta la durata in vita dell’ associazione, sempre tenendo conto delle variazioni dell’organigramma dell’associazione. I soci fondatori possono essere esclusi dal direttivo solo per gravi motivi, e dopo votazione del direttivo, votazione a cui il socio in esame non può partecipare. I soci fondatori possono rinunciare alla carica di socio fondatore e rinunciare a far parte del direttivo, tramite dichiarazione scritta di dimissioni. Possono restare a far parte dell’associazione come soci ordinari o sostenitori e potranno tornar a far parte del direttivo solo se eletti nella votazione di rinnovo di quest’ultimo. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente quanto lo ritiene opportuno o su richiesta di due membri del consiglio. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal vicepresidente. Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. In particolare il consiglio direttivo elabora gli indirizzi dell’associazione e delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci. Il numero dei componenti del consiglio direttivo deve sempre essere dispari e nel caso di rinuncia o esclusione di uno dei membri si procede ad eleggere il sostituto in assemblea ed entro 3 mesi.

PUNTO 8: IL PRESIDENTE

ART. 1) Il consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, il vicepresidente e il segretario. Al presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio o di fronte a terzi, inoltre egli ha il compito di custodire e preservare tutta la documentazione raccolta dall’associazione. Il presidente cura l’aggiornamento del libro dei soci e del libro dei verbali dell’assemblea. Il consiglio direttivo dovrà tenere un libro verbali assemblee e uno verbali consiglio direttivo, oltre ad un eventuale libro sulle somme raccolte dall’associazione e sul loro utilizzo.
ART. 2) Il vicepresidente svolge tutte le attività in assenza del presidente.
ART.3) Il segretario redige tutti i verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo.
ART. 4) Essendo i soci fondatori i promotori dell’associazione stessa e gli unici soci, il primo organigramma viene deciso da questi ultimi palesemente e senza alcuna votazione. Il primo organigramma dell’associazione è composto dai soci fondatori dell’associazione, individuati tra i sottoscrittori dell’atto costitutivo e tra i promotori dell’associazione riunitisi nel primo incontro di costituzione. Il primo organigramma sarà composto da: Presidente, Vicepresidente e Segretario. Detto primigenio organigramma ha la durata di 5 anni .

PUNTO 9: RAPPRESENTANZA

ART. 1)Il presidente è il titolare del logo dell’associazione. I soci possono utilizzare il logo solo se autorizzati dal Presidente stesso. Ogni socio, sia ordinario che sostenitore, ha il diritto di indossare eventuali indumenti o simboli identificativi dell’associazione durante le cerimonie ufficiali, come approvato dal consiglio direttivo.Ogni socio deve pagare tale indumento o simbolo a proprie spese e il suo utilizzo resta esclusivamente di suo uso personale. L’indumento o il simbolo devono essere conformi a quelli adottati dall’associazione. L’indumento o il simbolo dell’associazione possono essere indossati solo nelle cerimonie o negli eventi indicati dall’apposita delibera del consiglio direttivo, salvo casi straordinari autorizzati dal consiglio direttivo. Non è obbligatorio per nessun socio acquistare o indossare l’indumento o il simbolo dell’associazione nelle cerimonie o eventi consentiti. L’associazione può anche utilizzare nelle cerimonie ufficiali un gonfalone o labaro proprio.

PUNTO 10: SCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.1) L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre 17 mesi. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio dell’associazione, ovvero dei documenti raccolti.
ART. 2) per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro I, titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal D.LGS 4 dicembre 1997 n. 460.


Pillole martinesi:
"Non puoi battere
un martinese.
Puoi solo fartelo amico.
O nemico."
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